INCREDIBILE: Un nocerino squalificato per la Nocerina

05.03.2015 22:44 di Marco Mattiello   vedi letture
INCREDIBILE: Un nocerino squalificato per la Nocerina

Primo caso in Italia di un calciatore squalificato per il comportamento violento tenuto nei panni di tifosi di un'altra squadra. E' capitato al nocerino Michele Buonfiglio, attaccante dell'irpina Eclanese, girone B di Eccellenza. La Disciplinare del Comitato Regionale Campania l'ha squalificato fino al 31 agosto per il comportamento tenuto come tifoso della Nocerina in occasione dei tafferugli con i tifosi del Perugia nello scorso campionato che gli costarono arresti domiciliari mitigati dalla possibilità di potersi allenare e giocare con l'Eclanese.

La sentenza

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione del 16 ottobre 2014, che ha fattoseguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 15 luglio 2014, prot. 300/489, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
 
OSSERVA:

alla riunione della trattazione (10.11.2014) sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo,che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Buonfiglio Michele, con l’assistenza dei legali. Il Rappresentante della Procura Federale, ha preso, inoltre, atto dell’assenza della società deferita,benché ritualmente convocata (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente notificata), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procderale ha chiesto: la sanzione della squalifica, per mesi dodici, a carico del calciatore, sig. Buonfiglio Michele, per essersi reso responsabile, nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei principi di lealtà,

correttezza e probità, per aver partecipato, nella qualità di “tifoso”, a seguito della società Nocerina, ai tafferugli verificatisi in occasione della gara Nocerina / Perugia, del 30.08.2013, valida per il Campionato di Lega Pro, Prima Divisione; b) euro 1.500.00 di ammenda, a carico della società Eclanese 1932 Calcio, per responsabilità oggettiva. Nel merito questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia sportivaa, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Sotto il profilo della quantificazione dell sanzioni, questo Collegio, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, preso atto della memoria difensiva relativa al calciatore Buonfiglio Michele, tenuto conto della particolare complessità della vicenda medesima, ha giudicato di quantificarle come di seguito specificato: la squalifica fino al 31.08.2015 a carico del calciatore Buonfiglio Michele; la sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico della società Eclanese 1932 Calcio, per responsabilità oggettiva,in ragione del tesseramento a suo favore del calciatore medesimo.